Scegliere il professionista giusto è il primo passo per intraprendere un percorso di cura consapevole ed efficace. In questa guida analizziamo le tre figure principali del settore, mettendone a confronto ambiti e limiti di intervento, confini ben delineati dalla normativa italiana al fine di garantire la tutela del cittadino e della comunità.
Psicologo
Lo psicologo è un professionista sanitario che si occupa di processi mentali, emotivi, relazionali comportamentali. Promuove il benessere psicologico di individui, coppie, famiglie, gruppi, istituzioni, svolgendo gli atti tipici della professione: prevenzione, diagnosi, sostegno psicologico, consulenza psicologica (counseling), abilitazione-riabilitazione.
Ambiti di intervento: Gli atti tipici della professione dello psicologo sono:
- prevenzione: individua i fattori di rischio e promuove la salute psicologica, lavorando sugli aspetti ideativi, emozionali, rappresentativi, consci e inconsci che influenzano la persona.
- diagnosi psicologica: indaga e valuta i processi mentali, comportamentali e relazionali, tramite colloqui psicologici e/o strumenti psicodiagnostici (es. test);
- sostegno psicologico: supporta la tenuta delle condizioni di benessere e la qualità di vita dell’individuo, potenziando i punti di forza e le capacità di autodeterminazione;
- consulenza psicologica (o counseling): esplora difficoltà relative a processi evolutivi/involutivi, a fasi di transizioni, a stati di crisi anche legati al ciclo di vita, rinforzando le capacità di scelta, problem solving e cambiamento della persona, attraverso le attività tipiche della professione psicologica (ascolto, definizione del problema e valutazione, empowerment, eventualmente diagnosi);
- abilitazione-riabilitazione psicologica: definisce un piano di trattamento mirato al recupero di abilità e competenze in ambito psichico che hanno subito una modificazione, o un deterioramento, o una perdita.
Limiti di intervento: Lo psicologo non può svolgere attività di psicoterapia (a meno che non abbia conseguito anche la specifica specializzazione) e non può prescrivere farmaci.
Riferimento normativo: è una professione sanitaria regolamentata dalla Legge 56/1989 (“Ordinamento della professione di psicologo”) e dalla Legge 3/2018 (Legge Lorenzin). Per esercitare la professione sono obbligatori: Laurea Magistrale che a seguito della L. 163/2021 integra l’Esame di Stato, e iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi.
Tutela del paziente/cliente: Gli Ordini degli Psicologi vigilano sull’operato degli iscritti, a tutela dei pazienti e della comunità. Sugli Ordini vigila il Ministero della Salute, in quanto professione sanitaria. A ulteriore tutela del paziente/cliente, lo Psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, con obbligo di segreto professionale e di formazione continua.
Psicoterapeuta
Lo Psicoterapeuta è uno Psicologo (o un Medico) che, oltre alla Laurea Magistrale, ha conseguito anche un’ulteriore specializzazione post-universitaria di almeno 4 anni presso una istituto (universitaria o riconosciuta dal MIUR). La psicoterapia consente di agire in profondità sui meccanismi emotivi, cognitivi e relazionali alla base della sofferenza e della psicopatologia.
Ambiti di intervento: lo Psicoterapeuta esercita la psicoterapia e si occupa di cura e trattamento dei disturbi psicopatologici e sofferenze emotive strutturate o legate a traumi. Se è Psicologo Psicoterapeuta può svolgere, oltre alla psicoterapia, anche tutte le attività già descritte per lo psicologo (prevenzione, diagnosi, sostegno, consulenza, abilitazione-riabilitazione)
Limiti di intervento: lo Psicoterapeuta che ha formazione di base come Psicologo non può prescrivere farmaci.
Riferimenti normativi: L’attività di psicoterapia è regolamentata dalla legge. L’art 3 della legge 56/1989 ne subordina l’esercizio al conseguimento di formazione specialistica quadriennale post-laurea, con annotazione formale quale “Psicoterapeuta” presso l’Ordine di appartenenza. La legge 3/2018 (Legge Lorenzin) è ulteriore riferimento in quanto professione sanitaria.
Tutela del paziente/cliente: valgono le stesse tutele e garanzie previste per le professioni sanitarie: vigilanza dell’Ordine di appartenenza e del Ministero della Salute, obbligo di iscrizione all’Albo, in questo caso anche con annotazione specialistica, obbligo di osservanza del Codice Deontologico, con osservanza del segreto professionale e di formazione continua.
Psichiatra
Lo Psichiatra è un Medico Chirurgo specializzato in Psichiatria. Tratta i disturbi mentali da una prospettiva prevalentemente medico-biologica e neurochimica.
Ambiti di intervento: lo Psichiatra si occupa della diagnosi, prevenzione e cura delle patologie e dei disturbi mentali da una prospettiva medico-biologica. Può prescrivere terapie farmacologiche (es. psicofarmaci) ed esami clinici, ed è abilitato all’esercizio della psicoterapia.
Limiti di intervento: Pur condividendo con lo psicologo clinico le competenze su diagnosi e sostegno alla sofferenza psichica, lo psichiatra mantiene un approccio prevalentemente medico e può prescrivere farmaci, e non può somministrare strumenti diagnostici di esclusiva pertinenza psicologica (es. specifici test psicometrici).
Riferimenti normativi: in quanto professione sanitaria è stata storicamente regolamentata dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, ora fa capo al D.Lgs.C.P.S. 233/1946, profondamente riformato dalla L. 3/2018 (Legge Lorenzin) e alla L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) sulla responsabilità professionale. Per esercitare lo psichiatra deve aver conseguito Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Psichiatria, essere Iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di appartenenza.
Tutela del paziente/cliente: La tutela è garantita dall’iscrizione all’Ordine dei Medici e dalla vigilanza del Ministero della Salute. Lo psichiatra ha obbligo di osservanza del Codice Deontologico dei Medici, è vincolato al segreto professionale, ha obbligo di formazione continua.
Altre figure e confini professionali
La mappa fin qui tracciata prende in esame le tre figure cardine che il cittadino incontra più frequentemente. Naturalmente, il panorama della salute mentale include altri professionisti sanitari altamente specializzati che collaborano alla cura dell’individuo, ciascuno secondo specifiche aree disciplinari. Tra questi figurano, ad esempio, il Neuropsichiatra Infantile, il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, il Neuropsicologo, ecc., le cui specificità richiederebbero approfondimenti a sé stanti.
Per completezza informativa è utile una breve nota per ricordare che vi sono anche altre figure che si pongono spesso nelle zone ai confini dell’area del benessere e delle relazioni, ma che non rientrano nelle professioni sanitarie.
Si tratta delle professioni non regolamentate (disciplinate dalla Legge 4/2013), cioè di tutte le attività economiche di prestazione di servizi o opere verso terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente con lavoro intellettuale, prive di un Ordine professionale o un Albo Obbligatorio (come ad esempio i counselor non psicologi, ma anche in altri ambiti gli amministratori di condominio, i social media manager, ecc).
Questi operatori economici non possono compiere atti di natura sanitaria (diagnosi, cura, prevenzione o sostegno psicologico,), non sono vigilati dal Ministero della Salute ma dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), e accedono liberamente al mercato senza dover superare prima un Esame di Stato. Le tutele e le aree di intervento sono perciò completamente diverse da quelle riservate alla salute medica e psicologica, a salvaguardia della comunità e del cittadino, che può orientarsi in modo competente nella scelta di come occuparsi del proprio benessere. Perché, come sottolineato all’inizio di questo articolo, scegliere il professionista giusto è il primo passo per intraprendere un percorso di cura consapevole ed efficace.
Riferimenti normativi
- Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (2015), “La professione di psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici“, Roma CNOP, URL di consultazione: https://www.psy.it/allegati/2015-la-professione-di-psicologo.pdf
- Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (2020) “Atti tipici e riservati della professione psicologica: l’ambito di competenza del counseling”, Roma CNOP, URL di consultazione: https://www.psy.it/wp-content/uploads/2020/10/Documento-atti-tipici-e-riservati-CNOP-20-giugno-2020-1.pdf
- Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (2013). “Codice deontologico degli psicologi italiani”, Roma CNOP, URL di consultazione https://www.psy.it/la-professione-psicologica/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani/codice-deontologico-vigente/
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, “Codice di Deontologia Medica”, FNOMCeO, URL di consultazione: https://portale.fnomceo.it/codice-deontologico/
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56 “Ordinamento della professione di psicologo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1989.
- Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013.
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018.